La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele
Crescenti, ha concluso le indagini preliminari notificando un’informazione di garanzia a due
persone formalmente indagate, un amministratore ed un dirigente, in relazione
all’ipotesi di reato prevista dagli artt. 110 e 677, comma 3, del codice penale.
Il procedimento riguarda il distacco di una parte del controsoffitto del Teatro comunale “N. A.
Manfroce”, verificatosi il 1° febbraio 2026 durante lo svolgimento dello spettacolo “Il Circo di
Pinocchio”. In occasione dell’evento, alcune persone presenti riportavano conseguenze lesive
successivamente sottoposte ad accertamento sanitario.

Le indagini, svolte dalla Polizia Locale di Palmi diretta dal Maggiore Francesco Managò sotto la
direzione del Pubblico Ministero, hanno riguardato, tra l’altro, le condizioni della struttura, le
attività di manutenzione e di vigilanza sul teatro, le modalità di organizzazione e apertura
dell’evento, nonché le comunicazioni e le condotte tenute dai soggetti che, secondo l’ipotesi
provvisoria, avrebbero avuto competenze o informazioni rilevanti rispetto alla sicurezza dei locali.
Nell’ambito della complessa e articolata indagine sono stati acquisiti gli interventi e le valutazioni
dei Vigili del Fuoco, la documentazione amministrativa concernente la gestione e l’utilizzo della
struttura, la documentazione sanitaria e sentite le persone coinvolte nell’evento e informate sui fatti.
Allo stato, nei confronti delle due persone sottoposte alle indagini è stata formulata una
contestazione provvisoria in relazione alla presunta omissione di interventi necessari per rimuovere
il pericolo derivante dalle condizioni di parti sovrastanti l’area destinata al pubblico. L’avviso di
conclusione delle indagini preliminari consente agli indagati e ai loro difensori di esercitare le
facoltà previste dalla legge; la notifica dell’avviso non equivale all’esercizio dell’azione penale e
non comporta alcun accertamento di responsabilità. Le persone sottoposte alle indagini devono
essere considerate non colpevoli sino all’eventuale pronuncia di una sentenza o di un decreto penale
di condanna irrevocabili.





