sabato, 14 Marzo, 2026
13.6 C
Palmi
Home Cronaca Roberto Crocitta davanti al gup di Reggio il 23 aprile

Roberto Crocitta davanti al gup di Reggio il 23 aprile

0
1539
Roberto Crocitta

Roberto Crocitta

PALMI – È fissata per il 23 aprile prossimo l’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Crocitta, davanti al gup di Reggio Calabria. Lo riporta oggi il quotidiano Calabria Ora sulle pagine della Piana. L’uomo, perito di parte addetto allo sbobinamento delle intercettazioni in fase di indagine, è accusato dalla Procura antimafia di Reggio Calabria di aver favorito alcune delle consorterie attive nel territorio pianigiano, alterando il contenuto di parte delle intercettazioni, in fase di trascrizione. Crocitta è stato arrestato a Palmi l’8 gennaio scorso, a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria Vincenzo Pedona, su richiesta dei pubblici ministeri Roberto Di Palma e Giovanni Musarò. Proprio davanti ai due sostituti, titolari dell’inchiesta, si svolgerà l’udienza preliminare, nel corso della quale la difesa di Crocitta, rappresentata dagli avvocati Antonino Napoli e Domenico Alvaro, valuterà l’opportunità di intraprendere il rito abbreviato.  Queste le trascrizioni contestate a Crocitta:

  1. artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di DINARO Antonio – soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 25.05.10 (c.d. operazione “Cosa Mia”), per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Palmi e territori limitrofi, nota come cosca GALLICO – , aiutava il DINARO ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che nel corso del colloquio fra i fratelli OTTINA’ Rocco Giovanni e OTTINA’ Francesco, registrato presso la casa circondariale di Carinola in data 16.01.07, veniva pronunciata la frase “Rocco Giovanni dice di aver mandato un messaggio a Rocco tramite Totò di Palmi” e non quella, riportata nella citata o.c.c., “Rocco Giovanni dice di aver mandato un messaggio a Rocco tramite Totò DINARO”.

Relazione tecnica che veniva allegata ad un’istanza di scarcerazione presentata dalla difesa del DINARO al G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 9.11.10.

Con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p., in quanto all’epoca dei fatti DINARO Antonio era indagato anche per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Palmi e comuni limitrofi nota come “cosca GALLICO”.

Accertato in Reggio Calabria il 9.11.10

 

  1. artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di BELLOCCO Domenico, cl. 87 – soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 14.09.10 (c.d. operazione “il Crimine”) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Rosarno e comuni limitrofi, nota come c.d. “Società di Rosarno” -, aiutava il BELLOCCO ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che, nel corso della conversazione tra presenti captata in data 8.08.09 all’interno dell’autovettura Opel Astra tg AN790DG (R.I.T. 1133/09 progr. nr. 838), MARASCO Michele, alla domanda di OPPEDISANO Domenico (“Michele BELLOCCO?”), avesse risposto semplicemente “e…”, omettendo di riportare una parte della risposta, precisamente la parola “BELLOCCO”.

Relazione tecnica che veniva allegata ad una memoria presentata dalla difesa del BELLOCCO davanti al Tribunale della Libertà nel corso dell’udienza del 10.11.10.

Con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p., in quanto all’epoca dei fatti BELLOCCO Domenico, cl. 87, era indagato per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p..

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’attività della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi nota come “Società di Rosarno”, all’interno della quale operava la cosca BELLOCCO.

Accertato in Reggio Calabria il 10.11.10

 

  1. artt. 378 cpv. c.p., 7 L. 203/91 perché, nominato consulente tecnico dalla difesa di PESCE Francesco, cl. 87, – soggetto, quest’ultimo, tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 21.05.10 (c.d. operazione “All Inside”) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nella sua articolazione operante in Rosarno e comuni limitrofi, nota come “cosca PESCE”-, aiutava il PESCE ad eludere le investigazioni dell’Autorità, in particolare redigendo una relazione di trascrizione nella quale attestava falsamente, con la consapevolezza della falsità, che nel corso del colloquio fra il detenuto PESCE Francesco, cl. 84, ed i familiari (fra i quali vi era PESCE Francesco, cl. 87), registrato presso la casa circondariale di Palmi in data 10.11.06, PESCE Francesco, cl. 87, aveva pronunciato la frase “li prendevano tutti e due in una volta…” (in luogo di quella riportata nell’o.c.c. del 21.05.10: “li prendevamo tutti e due in una volta…”) e omettendo di riportare i nomi di “Vincenzo e Ciccio”, pronunciati da PESCE Francesco, cl. 87, per indicare ASCONE Vincenzo e ASCONE Francesco, in particolare scrivendo “incomprensibile” invece di “Vincenzo e Ciccio”.

Relazione tecnica che veniva allegata ad una memoria presentata dalla difesa del PESCE davanti al Tribunale della Libertà nel corso dell’udienza del 11.06.10.

Con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p., in quanto all’epoca dei fatti PESCE Francesco, cl. 87, era indagato anche per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi nota come “cosca PESCE”.

Accertato in Reggio Calabria il 11.06.10