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Cittanova Protagonista: «il Tar ha confermato il conflitto d’interessi di Guerrisi»

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Riceviamo e pubblichiamo:

Il Tar Calabria con sentenza n° 385/12 annulla la deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 20.12.2010 “Piano attuativo lottizzazione Raso-Demasi: esame e determinazione”, nonché ogni altro atto prodromico, connesso, conseguente e consequenziale, ivi comprese le valutazioni espresse dalla II commissione consiliare nelle sedute del 26.11.2009, del 05.05.2010, 11.5.2010 e del 13.09.2010 e sancisce contestualmente il princìpio della incompatibilità dell’Ing. Francesco Guerrisi, amministratore di questo Comune e Presidente della II Commissione Consiliare “Assetto del territorio”, sul presupposto oggettivo del conflitto d’interessi in quanto titolare di studio tecnico privato a Cittanova.

Il TAR Calabria chiarisce altresì che la violazione dell’art. 78 del TUEL e dell’art. 97 della Costituzione si materializza ogni qual volta “specifici interessi dell’amministratore derivanti dalla tutela della propria attività professionale confliggano con il pubblico interesse”.

L’art. 78 del Dlgs 267/2000 disciplina infatti che “Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione” (comma 1), mentre il secondo comma sancisce che “Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2 (ovvero gli amministratori elettivi), devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione vale in tutti i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.
Risposta esaustiva all’interrogazione del Gruppo Consiliare Cittanova Protagonista del 17.12.2010 giunge dunque tardivamente e da una fonte terza ed autorevole, quale il “TAR Calabria” il cui dispositivo di sentenza rafforza oggi le ragioni di fondo della nostra battaglia politica improntata sulla pregiudiziale della palese incompatibilità del Presidente della II Commissione Consiliare “Assetto del Territorio”, ing. Francesco Guerrisi.

La Magistratura amministrativa chiarisce inoltre che l’attività libero professionale del Presidente della II Commissione consiliare configge in modo diretto e non altrimenti evitabile con le prerogative, il ruolo e le attribuzioni insite nelle funzioni di Presidente della Commissione che egli presiede, e che invece dovrebbero essere “super partes”.

Altro che strumentalizzazione, o personalismo!

In forza di tale assunto, sin dal Settembre del 2010, Il nostro rappresentante in seno alla II Commissione consiliare ha rassegnato le dimissioni nel tentativo di riuscire ad affermare il rispetto delle regole sul presupposto della incompatibilità del Presidente ing. Guerrisi, considerato l’atteggiamento di chiusura della maggioranza che sul punto ha rifiutato ogni ragionevole confronto dialettico.

L’odierna sentenza del T.A.R., pertanto, nel confermare la fondatezza delle nostre argomentazioni, protese unicamente al rispetto della legalità, apre seri ed inquietanti interrogativi su situazioni pregresse ed attuali che meritano altrettante risposte chiare, precise e puntuali, considerate le tante situazioni sin qui rilevate nelle quali l’attività dei nostri amministratori confligge con l’interesse collettivo.

Cannatà e la sua giunta ne prendano atto, dunque, e diano finalmente dimostrazione di avere a cuore il rispetto delle regole e l’interesse generale, di conseguenza valutino con senso di responsabilità, per il bene del paese, l’opportunità, tanto auspicata dai nostri concittadini, di rimettere il loro mandato ed andarsene a casa.

Cittanova lì, 28.05.2012

Il Gruppo Consiliare Cittanova Protagonista