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Discarica di Melicuccà, il TAR accoglie il ricorso del Comune di Palmi contro la riapertura

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Il TAR di Reggio Calabria ha accolto la richiesta presentata dall’ufficio legale del Comune di Palmi, rappresentato dall’avvocato Maria Concetta D’Agostino, ed ha annullato l’Ordinanza del sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria e la Delibera della Giunta regionale che decretavano la messa in funzione della discarica di Melicuccà.

La Città metropolitana

Nel luglio scorso Carmelo Versace, sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, ha emesso un’ordinanza, che stabiliva l’utilizzo della discarica di Melicuccà quale impianto per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi prodotti dagli impianti pubblici.

La Regione Calabria

Poco prima la Giunta regionale, con la delibera a n. 299, individuava il sito di Melicuccà quale discarica di servizio per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti dell’area della Piana di Gioia Tauro, sulla base di uno studio Arpacal per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della sorgente Vina, anch’esso annullato dal TAR.

Il ricorso è stato presentato dal Comune di Palmi il quale ha specificato che nel territorio del vicino Comune di Melicuccà, in località La Zingara, ci è una discarica utilizzata in passato dai comuni del comprensorio della Piana di Gioia Tauro per lo scarico di rifiuti urbani. Tale discarica è stata dismessa (a dire del Comune ricorrente nel 2009) e in area ad essa adiacente è stata progettata la realizzazione di una seconda discarica, per conto dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria.

I fatti

    Realizzato il primo lotto del progetto, il Commissario Delegato ha autorizzato il conferimento dei rifiuti in tale sito, che però è stato posto sotto sequestro, prima probatorio e poi preventivo, dall’autorità giudiziaria pochi giorni dopo l’avvio dei conferimenti.

    Il procedimento penale è stato archiviato nel 2019 per intervenuta prescrizione, ma nel frattempo il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha attivato un intervento complessivo di messa in sicurezza e bonifica dell’area ospitante le due discariche contigue, quella comunale dismessa e quella di proprietà regionale in fase di realizzazione.

    A tale scopo, la Regione Calabria ha conferito un incarico di redazione del piano di caratterizzazione ambientale ed analisi del rischio, e con nota n. 407947 del 26.11.2019 ha provveduto a consegnare alla Città Metropolitana di Reggio Calabria tutta la documentazione relativa al sito di Melicuccà, invitando la Città metropolitana al prosieguo dell’attività già avviata.

    Nel mese di settembre 2020 sono stati acquisiti i risultati delle indagini disposte dalla Regione e necessarie alla rielaborazione e revisione delle risultanze del Piano di caratterizzazione, per la messa in sicurezza e l’eventuale bonifica della discarica; la Città metropolitana ha quindi invitato, tra gli altri, il Comune di Palmi a partecipare ad una conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge n. 241/1990, per l’approvazione del «Piano di indagini integrativo al piano di caratterizzazione ed eventuale analisi di rischio, preliminari alla progettazione delle operazioni di bonifica sul sito di località “La Zingara”».

    Con nota del 17 dicembre 2020 a firma congiunta del sindaco, dell’Assessore al ramo e del responsabile dell’Area “Servizi al Territorio”, il Comune di Palmi formalizzava alla Città Metropolitana di Reggio Calabria il proprio parere negativo all’approvazione dei risultati del citato piano di indagini integrativo.

    La conferenza di servizi si è svolta il 18 dicembre 2020, e durante i lavori hanno espresso parere favorevole al piano in discussione i Comuni di Melicuccà e di Bagnara Calabra,   la  Regione Calabria-Ufficio Rifiuti, l’ASP 5 e l’Arpacal Dipartimento di Reggio Calabria.

    Con nota del 5 febbraio 2021, il Comune di Palmi richiamando il “parere negativo all’approvazione del piano di caratterizzazione”, ha ribadito «l’urgenza di procedere alle operazioni di bonifica al fine di provvedere alla rimozione degli inquinanti presenti nel sito di località “La Zingara” ribadendo gli esiti del piano non sono determinanti ai fini della caratterizzazione e della valutazione del rischio che grava sulla «Sorgente Vina».

    Successivamente la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha preso atto dell’approvazione unanime risultante dalla conferenza dei servizi indetta ed adottava, in assenza di dissensi qualificati, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi.

    Con nota del 25 febbraio 2021, il Comune di Palmi diffidava la Città metropolitana a rettificare la determina n. 509/2021 del 16/02/2021; successivamente la Città metropolitana riscontrava la diffida del Comune di Palmi assumendo che questo “non avrebbe confermato in sede di Cds il proprio parere negativo”, e con successiva nota ha respinto l’istanza del Comune di annullamento in autotutela della determinazione assunta all’esito della conferenza di servizi.

    Da ultimo, con ordinanza n. 24 del 12 aprile 2021, la Regione Calabria ha ordinato alla Città metropolitana di procedere, con urgenza entro i 15 giorni successivi all’emanazione dell’ordinanza, all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di progettazione del Progetto operativo di bonifica del sito della discarica di Melicuccà, sulla base delle risultanze del Piano di caratterizzazione ambientale approvato.

    Il TAR

    Il TAR di Reggio Calabria ha dunque accolto il ricorso del Comune di Palmi evidenziando:

    • Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. 152/ 2006 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa – Carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem – Eccesso di potere per sviamento ed Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione;
    • Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 191 del d.lgs. 152/ 2006 – Violazione direttive 2000/60/CE, art. 4 lett. i) e 2006/118/CE – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
    • Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza ed assurdità manifeste, difetto di istruttoria, sviamento ed omessa valutazione dell’interesse pubblico;
    • Violazione e/o falsa applicazione del principio di precauzione;
    • Violazione dell’allegato 1 al D.lgs. 13.01.2003, n.36, recante “attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti”, così come modificato dal D.lgs. 03.09.2020, n. 121;
    • Illegittimità del piano Arpacal e dei relativi decreti di approvazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 94 d.lgs. n. 152/2006 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per insufficiente istruttoria, illogicità, irragionevolezza ed assurdità manifeste – Omessa valutazione dell’interesse pubblico e sviamento di potere;
    • Inefficacia dell’ordinanza del presidente della giunta regionale n. 45 del 20.05.2020;
    • Illegittimità, in parte qua, della deliberazione della giunta regionale n. 299 dell’8.07.2022;

    Gli atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Repubblica per mancata rimozione dei rifiuti stoccati.

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