I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Cittanova denunciano una grave violazione delle prerogative istituzionali previste dalla normativa vigente. Nonostante una richiesta formale e regolarmente protocollata per la convocazione del Consiglio comunale su un tema delicato – la verifica dell’assenza di conflitti di interesse – l’organo non è stato convocato nei termini previsti. La Prefettura di Reggio Calabria ha sollecitato un riscontro urgente, ma il Presidente del Consiglio ha disatteso l’obbligo, inserendo all’ordine del giorno un argomento del tutto diverso. I consiglieri chiedono ora l’intervento sostitutivo del Prefetto, ai sensi dell’art. 39 comma 5 del TUEL, per garantire il rispetto delle regole democratiche e dei diritti di controllo:
I sottoscritti Consiglieri comunali di minoranza,
PREMESSO CHE
in data 08/08/2025 è stata presentata, protocollo n° 11330, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Comunale e dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), richiesta di convocazione del Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno: “Verifica assenza di conflitto di interesse in ottemperanza a quanto stabilito nella deliberazione n. 18 del Consiglio comunale del 26/05/2025”;
la richiesta è stata sottoscritta da sei consiglieri, pari a oltre un quinto dei componenti del Consiglio, е
trasmessa anche alla Prefettura per opportuna conoscenza;
la Prefettura di Reggio Calabria, con nota prot. n. 0011484/2025 del 12/08/2025, ha espressamente
affermato che la questione rientra nella “stretta pertinenza del Consiglio comunale: pertanto, appare
certamente opportuno accogliere la richiesta della minoranza”, sollecitando altresì un “urgente riscontro al Presidente del Consiglio comunale”;
entro i termini di legge espressamente previsti dall’art. 30 del Regolamento comunale (20 giorni), non è stato convocato il Consiglio comunale, bensì la sola Conferenza dei capigruppo con la finalità limitata di definire la data di convocazione;
e nel relativo verbale, sottoscritto all’unanimità dei presenti e condiviso anche con il Sindaco – seppure fuori sede – è stato riportato espressamente l’argomento richiesto dai consiglieri, confermando che sarebbe stato inserito all’ordine del giorno dallo stesso Presidente del Consiglio;
successivamente, con avviso del 28/08/2025, è stato convocato il Consiglio comunale per il 9/09/2025 con un ordine del giorno del tutto diverso (“Comunicazione esiti attività di vigilanza edilizia ex artt. 27, 31 e 35 del DPR 380/2001 -Ditta Antico/Tripodi”), in palese difformità dalla richiesta protocollata e dalla stessa nota prefettizia; e con nota del 04/09/2025 il Presidente del Consiglio ha tentato di giustificare tale decisione richiamando impropriamente la Conferenza dei capigruppo, attribuendole un ruolo che la normativa non prevede, sostenendo che l’argomento fosse già stato trattato nell’adunanza del 26/05/2025; con ulteriore comunicazione del 05/09/2025 (prot. n. 0099072/2025) la Prefettura ha chiesto che venisse data notizia dell’esito anche ai consiglieri interessati, senza tuttavia smentire quanto già affermato nella nota del 12/08/2025;
CONSIDERATO CHE
l’art. 39, comma 2, TUEL riconosce ai consiglieri (almeno un quinto dei componenti) il diritto di ottenere la
convocazione del Consiglio con l’inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste, configurando un obbligo vincolato del Presidente;
l’art. 30 del Regolamento comunale conferma tale disciplina, fissando anche il termine di 20 giorni per
convocazione del Consiglio; la la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 4278/2001; n. 124/2004; T.A.R. Piemonte, n. 268/1996; T.A.R. Sardegna, n. 718/2003) ha ribadito che il Presidente del Consiglio non può sindacare l’oggetto delle richieste, potendo limitarsi alla sola verifica formale dei requisiti, “salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea”;
i pareri del Ministero dell’Interno – DAIT (n.12596 del 28/01/2003; n.14427 del 04/03/2015; n.103728 del
02/07/2025) hanno costantemente ribadito e confermato che:
il Presidente del Consiglio è vincolato ad inserire all’ODG l’argomento richiesto dai consiglieri;
al Presidente del Consiglio spetta solo la verifica formale che la richiesta sia sottoscritta dal prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l’oggetto;
la mancata convocazione, o la convocazione con ODG diverso, integra violazione dell’art. 39 TUEL;la mancata iscrizione all’ODG integra una violazione dei diritti di iniziativa e di controllo ex art. 43 TUEL, oltre che dei principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.;
TUTTO CIÒ PREMESSO RILEVANO
che, nonostante le interlocuzioni intercorse e il rispetto delle formalità stabilite dalla normativa vigente, il
mancato inserimento all’ordine del giorno del punto richiesto dai consiglieri di minoranza equivale, di fatto, al mancato riconoscimento stesso del diritto di convocazione del Consiglio comunale.
PERTANTO, CHIEDONO
l’intervento sostitutivo del Prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del D.Lgs. 267/2000,
affinché disponga l’immediata convocazione del Consiglio comunale con all’ordine del giorno l’argomento oggetto della nostra istanza dell’08/08/2025.
Cittanova 08/09/2025
I Consiglieri comunali
Cannatà Alessandro
La Delfa Anselmo
Guerrisi Girolamo
Sgambetterra Francesco
