Inquieto Notizie

Reggio Calabria, il TAR annulla il diniego della Questura: un’impresa di Palmi riottiene la licenza per le scommesse

Il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso
di un’impresa assistita dall’avvocato Vincenzo Melara, del Foro di Palmi (RC), annullando il diniego della
licenza necessaria per la raccolta di scommesse. La sentenza n. 631/2026, pubblicata oggi, rileva che la Questura
non ha adeguatamente spiegato perché il titolare dovesse essere considerato inaffidabile nonostante
l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario e la presenza di un amministratore nominato dal Tribunale.
La vicenda riguarda un’attività già esercitata con regolare autorizzazione, poi revocata a seguito di
un’interdittiva antimafia. Dopo l’ammissione al controllo giudiziario, il titolare aveva chiesto una nuova licenza
per riprendere la raccolta di scommesse. La Questura aveva respinto la domanda richiamando precedenti
frequentazioni e sostenendo l’autonomia delle proprie valutazioni rispetto alla misura disposta dal giudice della
prevenzione.
Il controllo giudiziario è un istituto del codice antimafia che consente, nei casi previsti dalla legge, un percorso
di risanamento dell’impresa sotto vigilanza giudiziaria, sospendendo gli effetti dell’interdittiva. Nel caso
esaminato, la vigilanza comprende verifiche sulla contabilità, sui flussi finanziari, sui fornitori e sul personale:
garanzie concrete delle quali, secondo il TAR, l’amministrazione deve tenere conto.
Accogliendo le censure difensive, il Collegio ha chiarito che la domanda riguardava il riavvio di un’attività già
autorizzata e ha riscontrato un «grave deficit motivazionale» nel diniego. Anche riconoscendo un autonomo
potere di valutazione alla Questura, occorreva indicare specifiche circostanze non considerate dal giudice della
prevenzione, capaci di giustificare il giudizio di inaffidabilità durante il controllo giudiziario.
Gli elementi richiamati dall’amministrazione erano invece, in larga parte, già stati esaminati dal Tribunale della
prevenzione. L’ulteriore episodio invocato è stato ritenuto generico e privo di elementi sufficienti a sostenere
quella valutazione. Per il TAR, il diniego finiva così per ostacolare proprio il percorso di risanamento che il
controllo giudiziario mira a rendere possibile.
«La tutela della legalità e la possibilità per un’impresa di proseguire un percorso di risanamento devono
trovare concreta attuazione nelle decisioni amministrative», osserva l’avvocato Vincenzo Melara. «La sentenza
richiede che siano valutate le condizioni attuali dell’impresa e le garanzie della vigilanza giudiziaria. È su
questo rapporto tra prevenzione e continuità dell’attività economica che si è concentrata la difesa».
La decisione di merito interviene dopo una fase cautelare nella quale il TAR aveva inizialmente accolto la
richiesta di tutela provvisoria, poi respinta in appello dal Consiglio di Stato. Il Ministero dell’Interno e la
Questura sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.
L’annullamento riguarda il diniego impugnato e impone all’amministrazione di dare seguito alla sentenza nel
rispetto delle sue motivazioni.

Exit mobile version