Un’impresa non si espelle dal mercato per i soli legami familiari della sua
titolare, quando in trent’anni di attività non è mai emersa una sola anomalia gestionale, contabile o
finanziaria. È il principio che emerge dal decreto depositato il 24 luglio dal Tribunale di Reggio
Calabria – Sezione Misure di Prevenzione (presidente Maria Militello, estensore Fabio Lauria), che
ha accolto l’istanza presentata dalla difesa dell’impresa individuale “Marcone Teresa” di Polistena,
storica realtà agricola operante nel settore dell’apicoltura e della coltivazione di agrumi, disponendo
la misura del controllo giudiziario per la durata di un anno e sospendendo, per l’effetto, gli attuali
effetti dell’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 9 marzo
2026.
La vicenda era di quelle destinate a chiudersi, senza un intervento del giudice, con la morte
silenziosa di un’azienda. L’interdittiva prefettizia – fondata non su accertamenti di infiltrazione
nell’attività d’impresa, ma su elementi di natura personale e familiare – aveva innescato una
progressione di provvedimenti a catena: decadenza dai benefici della Domanda Unica PAC, revoca
del sostegno comunitario al settore apistico, richieste di restituzione per quasi 33 mila euro,
iscrizione al registro debitori. Per una piccola impresa individuale, unica fonte di sostentamento della
titolare – donna incensurata, mai destinataria di misure di prevenzione né di indagini patrimoniali –
significava la paralisi definitiva, ancor prima che il TAR potesse pronunciarsi nel merito sulla
legittimità del provvedimento.
Nell’interesse dell’impresa colpita da interdittiva antimafia, la difesa – rappresentata dagli avvocati
Francesco Giuseppe Formica e Vincenzo Melara del Foro di Palmi – ha attivato il percorso previsto
dall’art. 34-bis, comma 6, del Codice antimafia. L’iniziativa consiste nella richiesta volontaria di
sottoposizione alla vigilanza giudiziaria del Tribunale della Prevenzione, misura finalizzata a
consentire il risanamento della struttura aziendale e il suo definitivo rientro nel circuito dell’economia
legale.
Il Collegio – con il parere favorevole dello stesso Pubblico Ministero espresso all’udienza del 22
luglio – ha condiviso integralmente l’impostazione difensiva: nessun indizio concreto di
un’agevolazione stabile e sistematica delle economie criminali; l’estraneità della titolare da possibili
influenze illecite nell’esercizio concreto dell’attività; il ruolo “assolutamente marginale e precario” dei
familiari, nessuno dei quali risulta dipendente, collaboratore, fornitore o cliente dell’azienda; la
risalenza dell’unico controllo sul territorio, ormai remoto di quasi cinque anni. Un pericolo, dunque,
soltanto occasionale: esattamente l’ipotesi per la quale il legislatore ha concepito il controllo
giudiziario quale veicolo di bonifica alternativo all’espulsione dal mercato.
Di particolare rilievo, sul piano dei principi, il superamento della tesi prefettizia secondo cui la ditta
individuale – nella quale impresa e imprenditore coincidono – non sarebbe “bonificabile”. Il Tribunale
ha ritenuto la misura pienamente compatibile con la struttura individuale: un’affermazione destinata a
fare scuola in un territorio, quello della Piana di Gioia Tauro, il cui tessuto agricolo è composto in
larghissima parte proprio da imprese individuali e familiari, altrimenti condannate a restare escluse
da ogni percorso di recupero.
«È una decisione che restituisce equilibrio al sistema – commentano i difensori –. La prevenzione
antimafia non può risolversi nella distruzione di realtà economiche sane: quando il rischio è
meramente relazionale e l’azienda è pulita, l’ordinamento offre strumenti di vigilanza e di recupero,
non di espulsione. Questo decreto dimostra che la legalità si difende anche salvando il lavoro di
trent’anni di un’imprenditrice onesta».
L’azienda proseguirà ora l’attività sotto la vigilanza del Giudice Delegato e dell’Amministratore
Giudiziario nominato dal Tribunale, con un articolato corredo di prescrizioni in materia di tracciabilità
dei flussi, trasparenza finanziaria, regolarità dei rapporti di lavoro e selezione qualificata dei fornitori
– impegni in larga parte proposti dalla stessa difesa nell’istanza, attraverso un protocollo di legalità
ispirato ai principi dei modelli organizzativi del D.Lgs. 231/2001. Resta intanto pendente, dinanzi al
TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, il giudizio di merito sulla legittimità
dell’interdittiva, mentre il Tribunale ha fissato al 7 luglio 2027 l’udienza per la valutazione della
misura.
